ecobonus 110

Ecobonus 110%

Ristrutturare senza spendere un euro!
Ecco come funziona l'ecobonus:

Il decreto rilancio 2020 contiene il cosiddetto superbonus per interventi di miglioramento energetico a costo zero!

ll superbonus al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica per rilanciare l’attività edilizia aumenta l’aliquota dal 65% al 110% della detrazione fiscale che spetta per interventi in ambito di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si potrà usufruire del bonus fiscale in 5 rate di pari importo ed e’ prevista la possibilita’ di cessione credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori.

"Una rivoluzione per l'economia e l'ambiente"

Con l’ ECOBONUS inserito nel decreto rilancio sarà possibile ristrutturare il tuo immobile senza spendere un euro. L’ Agevolazione fiscale del 110% viene concessa quando gli interventi su un edificio esistente ne aumentano il livello di efficienza energetica. Il bonus consiste in detrazioni dall’imposta sul reddito: Irpef, se a richiederla sono persone fisiche, Ires, se a farne richiesta sono delle società.

In pratica, per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, è possibile fruire della detrazione del 110% IRPEF o lo sconto del 100% in fattura permettendo al cliente di migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione a costo zero ristrutturando la tua abitazione senza spendere un euro.

La detrazione inserita all’artcolo 128 decreto rilancio 2020

Ecobonus al 110%: interventi, importo massimo e condizioni di ammissibilità

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, che interessano più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Importo massimo : 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.
    Condizioni di ammissibilità: I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
  • impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria in sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti. Il tetto per questo intervento è 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari se è abbinato all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione;
  • caldaie a condensazione in sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio, con un tetto di spesa di 10.000 euro. In questo caso, non è necessario abbinare l’intervento ai pannelli solari, ma la caldaia caldaia deve “avere una efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013”.

Ecobonus e Sisma Bonus al 110%: i limiti di spesa

La detrazione fiscale maggiorata al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di riqualificazione energetica previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei suddetti interventi.

Ecobonus al 110%: i requisiti

Per accedere al superbonus del 110%, i lavori devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Nel loro complesso, gli interventi devono garantire, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).

Superbonus per gli impianti fotovoltaici

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica .

Qualora vengano realizzati i seguenti interventi:

  • ristrutturazione edilizia
  • nuova costruzione
  • ristrutturazione urbanistica il predetto limite di spesa è ridotto ad euro

1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La cessione del credito o sconto in fattura

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura:

  • i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;